Art. 17.
(Accesso nei centri storici).

      1. L'accesso nei centri storici o nelle zone a traffico limitato deve essere consentito ai veicoli muniti di contrassegno disabili, a meno che non sia necessario chiudere queste aree per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico; in tali circostanze la comunicazione agli interessati da parte delle autorità comunali deve essere tempestiva.
      2. Gli accessi controllati da sistemi elettronici devono essere dotati di sensori in grado di rilevare il segnale trasmesso dai contrassegni disabili dotati di apposito dispositivo elettronico.

 

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